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Brevetti Ing. Cirillo (Fondato nel 1928).




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Diritti D’Autore


Riassegnazione dei Nomi a Dominio.

Oltre alla soluzione giudiziaria, è possibile ricorrere alla procedura di riassegnazione UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy).

E’ una procedura che deve essere predisposta da tutti i registrar, ovvero le organizzazioni che forniscono servizi di registrazione del nome a dominio, accreditati presso l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; l’ente internazionale di gestione del sistema dei nomi a dominio), grazie alle quali è data la possibilità ai titolari dei marchi di ottenere la cancellazione o il trasferimento dei nomi a dominio contestati.


Le controversie vengono risolte da collegi autorizzati (“Dispute Resolution Service Providers”), il più noto dei quali è costituito dall’OMPI (o WIPO), ovvero l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Con la riassegnazione viene applicata la UDRP (Uniform domain name Dispute Resolution Policy), adottata dall’ICANN nel 1999.


Ai fini del trasferimento o cancellazione del nome a dominio contestato, devono sussistere i presupposti:

-l’identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio;

-l’assenza di diritti o interessi legittimi da parte del resistente riguardo al nome a dominio;

-la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio in mala fede.


La procedura:

-attivazione da parte del ricorrente tramite il deposito di un “Ricorso” presso l’organismo arbitrale prescelto, che notifica l’atto ricevuto all’ente di registrazione del nome a dominio e al resistente;

-intervento e difesa del resistente, al quale è data facoltà di replicare all’atto del ricorrente, entro venti giorni; in caso di mancata replica, la procedura prosegue comunque, in contumacia del resistente e produce effetti nei suoi confronti;

-nomina dell’arbitro (o di un Panel di più arbitri, a seconda delle scelte del ricorrente), che entro breve (le regole prevedono, salvo circostanze eccezionali, un termine di quattordici giorni) deve emanare la propria decisione, contro la quale le parti hanno dieci giorni di tempo per adire l’autorità giudiziaria; in mancanza di eventuali azioni, l’ente di registrazione è tenuto a dare esecuzione alla decisione arbitrale.


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