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Brevetti Ing. Cirillo (Fondato nel 1928).




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Diritti D’Autore


Brevetto per Varietà Vegetale.

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Per varietà vegetale, si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico “taxon botanico” (cioè un gruppo di piante che condividono caratteristiche comuni, utilizzato nella classificazione) del più basso grado che si conosca, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre, e presenti medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della stessa specie.

Per il Codice di Proprietà Industriale, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale, (la privativa) sono neccessari una serie di requisiti:

-che ci sia novità: la varietà è da considerarsi nuova quando alla data di deposito della domanda, il materiale di  riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non abbia ancora avuto  commercializzazione da oltre un anno sul territorio nazionale, oppure da oltre quattro anni in altri Stati, nel caso  poi  di alberi e viti, il termine passa a sei anni;

-che ci sia distinzione: la varietà è da considerarsi distinta, quando è chiaramente distinguibile rispetto a tutte le altre  varietà, e la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, sia gi conosciuta;


-che ci sia omogeneità: la varietà è da considerarsi omogenea, quando è sufficientemente uniforme nei suoi  caratteri pertinenti e rilevanti;


-che ci sia stabilità: la varietà è da considerarsi stabile, quando i caratteri pertinenti e rilevanti restano immutati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni;


La definizione di varietà vegetale, così come le specifiche relative ai requisiti necessari per ottenere una privativa, sono anche contenuti dalle Convenzioni UPOV (l’Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, di cui l’Italia è membro dal 1977).

La nuova varietà vegetale deve avere una denominazione chiara e di indicazione definita, come disposto dal CPI.

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